Art. 195-bis
Testo-art. 195 bis ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Testo vigente dal 22 dicembre 2008
Testo-art. 195 bis ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Testo vigente dal 22 dicembre 2008
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4 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 1993 al 22 dicembre 2008. 239 parole tolte, 24 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Per le occupazioni temporanee la tassa e' commisurata alla effettiva, superficie occupata e si applica a giorno in base alla seguente tariffa:
tolto: a) occupazioni del suolo di pertinenza dei Comuni:
tolto: Tassa per metro Classi di Comuni quadrato in lire (art. 11) massima
tolto: -------------------------------------- Classe A......... | " B......... > 35 " C......... | Classe D......... | " E......... > 25 " F......... | Classe G......... | " H......... > 15 " I......... |
tolto: b) occupazioni del suolo di pertinenza delle Province: la tassa non puo' superare le lire 15 a metro quadrato;
tolto: c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo: la tariffa di cui alle precedenti lettere puo' essere ridotta fino alla meta'. La tariffa puo' essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento, in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati. Le tariffe, di cui ai precedenti commi, possono essere ridotte fino al 50 per cento per le occupazioni di suolo pubblico effettuate da parte di venditori ambulanti, di produttori agricoli che vendano direttamente loro prodotti. Le tariffe di cui ai precedenti commi, per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazioni di circhi equestri ed attivita' dello spettacolo viaggiante sono ridotte al 20 per cento con esclusione di qualsiasi aumento di tariffa in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati. Per occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente e' in facolta' dei Comuni e delle Province disporre la riscossione della tassa mediante convenzione a tariffa ridotta sino al massimo del 50 per cento.aggiunto: Testo-art. 195 bis PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art195bis · fonte del testo
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