Art. 104-bis — valore locativo tassabile
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1938
Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1938 al 22 dicembre 2008. 65 parole tolte, 24 parole aggiunte.
tolto: Nell'accertamento del valore locativo in base al fitto reale si deve dedurre dal canone, il corrispettivo in esso compreso per riscaldamento, distribuzione di acqua calda, illuminazione dell'appartamento e per le altre analoghe prestazioni di utilita' eccezionali. Si comprendono invece, sempre nell'accertamento del valore locativo il canone di acqua potabile, nonche' le spese per il portiere, per l'ascensore e le altre di indole generale e normale.aggiunto: Testo-art. 104-bis PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art104bis · fonte del testo
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