Articolo abrogato dalla l. 13 maggio 1978, n.180.
Abrogato dal 17 maggio 1978
Articolo abrogato dalla l. 13 maggio 1978, n.180.
Abrogato dal 17 maggio 1978
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 28 aprile 1967 al 17 maggio 1978. 190 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il diritto di voto e' sospeso per i ricoverati negli istituti psichiatrici a decorrere dalla data del decreto del tribunale che autorizza in via definitiva la loro ammissione negli istituti suddetti, a termini dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, e fino alla data del decreto col quale il presidente del tribunale autorizzi, ai sensi del successivo art. 3, il loro licenziamento dagli istituti medesimi. La Cancelleria del tribunale da' comunicazione ai Comuni di residenza del ricoverato del decreto di autorizzazione all'ammissione in via definitiva nell'istituto psichiatrico, nonche' di quello di autorizzazione al licenziamento dallo stesso. Il Comune, appena ricevuto il decreto di ammissione, provvede, con la procedura prevista dall'art. 32, alla relativa cancellazione dalle liste elettorali, e, ricevuto il decreto di licenziamento, alla reiscrizione nelle liste medesime, con la prima revisione semestrale. I direttori degli istituti psichiatrici che eventualmente ricevano un certificato elettorale, intestato a persona ivi ricoverata, per la quale sussistano le condizioni previste dal primo comma, sono tenuti a restituirlo al Comune che lo ha emesso, apponendo sul certificato una annotazione indicante gli estremi del decreto del tribunale che autorizza il ricovero in via definitiva.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 MAGGIO 1978, N.180
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art3 · fonte del testo
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