[1]TESTO UNICO DELLE LEGGI RECANTI NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ELETTORATO ATTIVO E PER LA TENUTA E LA REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI. Art. 1. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 1)

[2]((Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3)).

Testo vigente dal 10 marzo 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 10 marzo 1975

Confronto con la versione in vigore dal 28 aprile 1967 al 10 marzo 1975. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il tolto: 21° aggiunto: diciottesimo anno di eta' e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art1 · fonte del testo