Art. 75 — Applicazione e pagamento delle pene pecuniarie e soprattasse
Articolo abrogato dal d. lgs. 18 dicembre 1997 n.473.
Abrogato dal 1 aprile 1998
Articolo abrogato dal d. lgs. 18 dicembre 1997 n.473.
Abrogato dal 1 aprile 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1986 al 1 aprile 1998. 103 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'ufficio del registro procede all'applicazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse previste nel presente testo unico mediante avviso motivato notificato all'autore della violazione. Se e' dovuta anche l'imposta, la sanzione puo' essere applicata in sede di liquidazione dell'imposta o con apposito avviso. Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tener conto della gravita' del danno o del pericolo cagionato all'erario e della personalita' dell'autore della violazione desunta dai suoi precedenti. Le pene pecuniarie e le soprattasse devono essere pagate entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso ovvero, se e' stato proposto ricorso, dalla notificazione della decisione o sentenza che definisce il giudizio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997 n.473
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art75 · fonte del testo
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