Art. 47 d.P.R. 633/1972 — Altre violazioni
Articolo abrogato dal d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Abrogato dal 1 aprile 1998
Articolo abrogato dal d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Abrogato dal 1 aprile 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1972
Confronto con la versione in vigore dal 11 novembre 1972 al 1 aprile 1998. 76 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Sono punite con la pena pecuniaria da cinquantamila a duecentomila lire:
tolto: 1) la mancata restituzione dei questionari di cui al n. 3) dell'art. 51 e la restituzione di essi con risposte incomplete o non veritiere;
tolto: 2) la inottemperanza all'invito di comparizione di cui al n. 2) dell'art. 51 ed a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici nell'esercizio dei poteri indicati nello art. 51;
tolto: 3) ogni altra violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto non contemplata espressamente.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art47 · fonte del testo
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