Art. 89 d.P.R. 633/1972 — Revisione dei prezzi per i contratti in corso

I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da effettuare dopo il 31 dicembre 1972 in dipendenza di contratti conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 ottobre 1971, n. 825, per i quali a norma di legge o in virtu' di clausola contrattuale era esclusa la rivalsa dell'imposta generale sull'entrata, sono ridotti di un ammontare pari a quello dell'imposta stessa.

Testo vigente dal 11 novembre 1972 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 64/1986

    Questione infondata
    26 marzo 1986

    La circostanza che la legge delega per la riforma tributaria (legge 9 ottobre 1971, n. 825) aveva già prescritto (all'art. 5) per l'I.V.A. (di cui la legge stessa disponeva, all'art. 1, l'istituzione in luogo dell'I.G.E.) l'obbligo di rivalsa (per l'I.G.E. solo facoltativa) e che di ciò, dall'entrata in vigore della legge n. 825 del 1971 (17 dicembre 1971) i contribuenti potevano quindi tener conto, all'atto della stipula dei contratti per cessioni di beni e prestazioni di servizi da effettuarsi dopo il 31 dicembre 1972 (data di entrata in vigore del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'I.V.A.), giustifica che solo per quelli, fra tali contratti, conclusi prima della entrata in vigore della citata legge n. 825 del 1971 - per i quali alla contemplata esclusione della rivalsa dell'I.G.E. corrispondeva una più elevata misura dei corrispettivi pattuiti - sia stata prevista (dall'art. 15, terzo comma, della legge n. 825 del 1971) la revisione dei contratti, e disposta (dall'art. 89 del d.P.R. n. 633 del 1972) la riduzione autoritativa dei corrispettivi. Data la diversità delle rispettive situazioni, la mancata estensione di tali norme ai contratti conclusi dopo la data suddetta, anche se prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 633 del 1972 - e fra i quali non c'è ragione di fare eccezione per quelli posti in essere da enti pubblici - non è perciò in contrasto con il principio di eguaglianza. (Infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, terzo comma, l. 9 ottobre 1971, n. 825 e 89 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

    Art. 15 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria · Art. 89 d.P.R. 633/1972 · Art. 3 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art89 · fonte del testo