Art. 60-bis.4 — Risoluzione e altre procedure di gestione delle crisi

Alle Sim si applicano i Titoli IV e VI, nonche' gli articoli 99, 102, 103, 104 e 105 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. ((Alle Sim di classe 1 si applica altresi' il Titolo V del medesimo decreto legislativo.)) I provvedimenti, indicati all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, con cui e' disposta la riduzione o la conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale, o l'avvio della risoluzione sono adottati sentita la Consob per i profili di competenza. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, comma 2, e 20, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), nonche' dell'interesse pubblico di cui all'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto e' accertata dalla Banca d'Italia. Ai fini del comma 1, i riferimenti contenuti nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 alla ((disciplina del Testo unico bancario in materia di amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa e, salvo che per le Sim di classe 1, acquisto di partecipazioni qualificate)) si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni del presente decreto legislativo.

Testo vigente dal 2 dicembre 2021

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Che cosa è cambiato dal 2 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 1 dicembre 2021 al 2 dicembre 2021. 16 parole tolte, 34 parole aggiunte.

Alle Sim si applicano i Titoli IV e VI, nonche' gli articoli 99, 102, 103, 104 e 105 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. aggiunto: Alle Sim di classe 1 si applica altresi' il Titolo V del medesimo decreto legislativo. I provvedimenti, indicati all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, con cui e' disposta … o l'avvio della risoluzione sono adottati sentita la Consob per i profili di competenza. tolto: 1-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, comma 2, e 20, comma … 1, i riferimenti contenuti nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 alla disciplina aggiunto: del Testo unico bancario in materia di tolto: acquisto di partecipazioni qualificate, amministrazione straordinaria e aggiunto: amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa tolto: prevista ai sensi del Testo unico bancario aggiunto: e, salvo che per le Sim di classe 1, acquisto di partecipazioni qualificate si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni del presente decreto legislativo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art60bis4 · fonte del testo