Art. 17 — Richiesta di informazioni sulle partecipazioni

La Banca d'Italia e la CONSOB, indicando il termine per la risposta, possono richiedere:

  • a)alle SIM ((e ai gestori autorizzati)), l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;
  • b)alle societa' ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nei soggetti indicati nella lettera a), l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;
  • c)agli amministratori delle societa' e degli enti titolari di partecipazioni nelle SIM ((e nei gestori autorizzati)), l'indicazione dei soggetti controllanti;
  • d)alle societa' fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in societa' indicate nella lettera c), le generalita' dei fiducianti.

Testo vigente dal 29 aprile 2026

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Che cosa è cambiato dal 29 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 2014 al 29 aprile 2026. 22 parole tolte, 8 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) alle SIMtolto: , alle societa' di gestione del risparmio, alle Sicav e alle Sicaf aggiunto: e ai gestori autorizzati, l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;

c) agli amministratori delle societa' e degli enti titolari di partecipazioni nelle SIMtolto: , nelle societa' di gestione del risparmio, nelle Sicav e nelle Sicaf aggiunto: e nei gestori autorizzati, l'indicazione dei soggetti controllanti;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art17 · fonte del testo