Art. 333 — Cose sequestrate
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024. 83 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le cose sequestrate per reati preveduti dal presente testo unico sono prese in custodia dalla dogana piu' vicina al luogo del sequestro. Per assicurare l'identita' e la conservazione di esse si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 344, 345 e 346 del codice di procedura penale. Nei procedimenti per reati, i provvedimenti relativi alla restituzione ed alla vendita delle cose sequestrate sono ordinati d'urgenza dall'Autorita' giudiziaria che procede all'istruzione od al giudizio e sono eseguiti dal ricevitore della dogana.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art333 · fonte del testo
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