Art. 4 — Custodia e vendita delle cose sequestrate
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
Articolo abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 2001 al 4 ottobre 2024. 247 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le cose sequestrate per reati che hanno ad oggetto tabacchi lavorati esteri, accertati entro gli spazi doganali o fuori degli stessi, sono prese in custodia dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Per assicurare l'identita' e la conservazione di esse si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla custodia delle cose sequestrate contenute nel codice di procedura penale. Se vi e' pericolo di deperimento delle cose sequestrate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato richiede l'autorizzazione alla vendita all'autorita' giudiziaria competente; questa deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme ricavate dalla vendita sono accantonate in apposito libretto postale giudiziario intestato agli aventi diritto. La convalida del sequestro dei tabacchi lavorati esteri, da parte dell'autorita' giudiziaria competente, consente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di procedere all'accreditamento provvisorio del relativo valore di perizia, determinato dall'Amministrazione stessa, a favore dei soggetti indicati nell'art. 337 del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. L'accreditamento provvisorio e' compensato da corrispondenti minori accrediti, a titolo di ripartizione di multe, ammende e prodotti di confisca, qualora non venga emesso provvedimento di confisca, a seguito di sentenza ovvero di declaratoria di definizione amministrativa del contesto. In caso di alienazione per il consumo fuori della linea doganale, si applica la norma di cui al secondo periodo del comma 3. COMMA ABROGATO DALLA L. 19 MARZO 2001, N. 92. COMMA ABROGATO DALLA L. 19 MARZO 2001aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. tolto: 92. COMMA ABROGATO DALLA L. 19 MARZO 2001, N. 92. aggiunto: 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-11-09;375~art4 · fonte del testo
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