Art. 105-ter — Commissari in temporaneo affiancamento

Ricorrendo i presupposti indicati agli articoli 70 e 98, il potere di nominare uno o piu' commissari in temporaneo affiancamento, di cui all'articolo 75-bis, puo' essere esercitato nei confronti della capogruppo italiana, ((di una delle societa' italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2)) e delle societa' di un gruppo bancario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.

Testo vigente dal 9 gennaio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 2021 al 9 gennaio 2026. 3 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… di cui all'articolo 75-bis, puo' essere esercitato nei confronti della capogruppo italiana, di una tolto: societa' indicata all'articolo aggiunto: delle societa' italiane indicate agli articoli 69.1 e 69.2 e delle societa' di un gruppo bancario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art105ter · fonte del testo