Art. 75-bis — Commissari in temporaneo affiancamento

La Banca d'Italia, ricorrendo i presupposti indicati all'articolo 70, puo' nominare uno o piu' commissari in temporaneo affiancamento all'organo di amministrazione. La Banca d'Italia, nel provvedimento di nomina, individua funzioni, doveri e poteri dei commissari, specificandone i rapporti con l'organo amministrativo, ivi compreso, eventualmente, l'obbligo degli amministratori di consultare o di richiedere la previa autorizzazione dei commissari per l'assunzione di determinati atti o decisioni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.

Testo vigente dal 16 novembre 2015

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art75bis · fonte del testo