Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 377). Fonte: art. 377, comma 1, d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]imponibile (articolo 75 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. L'imposta si applica sul reddito complessivo netto, determinato secondo le disposizioni del presente titolo, capo II, sezione I, per le societa' e gli enti di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), del capo IV del presente titolo, per gli enti non commerciali di cui alla lettera c) e dei capi I e V del presente titolo, per le societa' e gli enti non residenti di cui alla lettera d). 2. Le societa' residenti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), e quelle non residenti di cui alla lettera d) possono determinare il reddito secondo le disposizioni della parte II, titolo III, capo II.
Testo vigente dal 3 luglio 2026
