Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 377). Fonte: art. 377, comma 1, d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]complessivo (articolo 81 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917)

[2]1. Il reddito complessivo delle societa' e degli enti commerciali di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), da qualsiasi fonte provenga, e' considerato reddito d'impresa ed e' determinato secondo le disposizioni di questa sezione fatto salvo quanto stabilito all'articolo 66, comma 6.

Testo vigente dal 3 luglio 2026

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art90 · fonte del testo