Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 377). Fonte: art. 377, comma 1, d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]dell'aliquota IRES per le societa' di comodo (articolo 2, commi da 36-quinquies a 36-nonies, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)

[2]1. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa' di cui all'articolo 84, dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 301, comma 1, e' applicata con una maggiorazione di 10,5 punti percentuali. Sulla quota del reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5 dai soggetti indicati dal citato articolo 301, comma 1, a societa' o enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' trova comunque applicazione detta maggiorazione. 2. I soggetti indicati nell'articolo 301, comma 1, che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 126, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 1 e provvedono al relativo versamento. 3. Il comma 2 trova applicazione anche con riguardo alla quota di reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 301, comma 1, a una societa' o ente che abbia esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo ai sensi dell'articolo 126. 4. I soggetti indicati nell'articolo 301, comma 1, che hanno esercitato, in qualita' di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 124 o all'articolo 125, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 1 e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nell'articolo 301, comma 1, che abbiano esercitato, in qualita' di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 124 assoggettano il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 1, senza tener conto del reddito imputato dalla societa' partecipata. 5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 17 settembre 2011.

Testo vigente dal 3 luglio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art302 · fonte del testo