Art. 82
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. 228 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Territorialita' dell'impostaaggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 82
tolto: Si considerano prodotti nel territorio dello Stato:
tolto: a) i redditi dovuti da soggetti domiciliati o residenti nello Stato;
tolto: b) i redditi di capitale garantiti da ipoteca su beni situati nello Stato ancorche' dovuti da soggetti non domiciliati o residenti nello Stato;
tolto: c) i redditi derivanti da attivita' commerciali esercitate nello Stato;
tolto: d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da una attivita' esercitata nello Stato;
tolto: e) i redditi di lavoro subordinato prestato nello Stato, nonche' i redditi di lavoro prestato all'estero nell'interesse della pubblica Amministrazione ovvero alle dipendenze di soggetti domiciliati o residenti nello Stato che non abbiano all'estero una distinta organizzazione con gestione e contabilita' separate alla quale faccia carico la retribuzione;
tolto: f) i redditi prodotti all'estero da soggetti domiciliati o residenti nello Stato, quando non siano tassabili nell'altro Stato in forza di accordi internazionali. I redditi delle imprese commerciali operanti in Italia e all'estero si considerano prodotti nel territorio dello Stato per la parte derivante dall'attivita' esercitata nel territorio stesso per mezzo della sede centrale, di succursali o di altre stabili organizzazioni. Nei confronti delle imprese costituite nello Stato si considerano prodotti nel territorio di questo anche i redditi derivanti da attivita' esercitate all'estero senza una stabile organizzazione avente gestione e contabilita' separate. Questa disposizione si applica anche alle societa' costituite all'estero che hanno la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa nel territorio dello Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art82 · fonte del testo
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