Art. 81
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. 93 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Presupposto dell'imposta
tolto: Presupposto dell'imposta e' la produzione di un reddito netto, in denaro o in natura, continuativo od occasionale, derivante da capitale o da lavoro o dal concorso di capitale e lavoro, ovvero derivante da qualsiasi altra fonte e non assoggettabile ad alcuna delle imposte previste nei Titoli secondo, terzo e quarto. Costituiscono inoltre presupposto dell'imposta le plusvalenze e le sopravvenienze indicate dagli articoli 100 e 106, le plusvalenze da chiunque realizzate in dipendenza di operazioni speculative nonche' i premi su prestiti e le vincite di lotterie, concorsi a premio, giuochi e scommesse.aggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 81
aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art81 · fonte del testo
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