Art. 75
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. 90 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Determinazione del reddito netto
tolto: Il reddito netto delle costruzioni si ottiene detraendo dal reddito determinato a norma dell'art. 74 un quarto dello stesso a titolo di manutenzione, di riparazione e di qualsiasi altra spesa o perdita. La detrazione compete nella misura di un terzo del reddito per le costruzioni indicate dall'art. 72 quando, non essendo l'attivita' cui sono destinate esercitata direttamente dal possessore, siano assoggettate all'imposta. La detrazione compete nella misura di due quinti per le costruzioni della citta' di Venezia centro e delle isole della Giudecca, Murano e Burano.aggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 75
aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art75 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.