Art. 25
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
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3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 30 maggio 1962 al 1 gennaio 1974. 221 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Contenuto delle dichiarazioni di redditi altruiaggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 25
tolto: Coloro che corrispondono redditi tassabili in via di rivalsa o soggetti a ritenuta d'acconto devono indicare nelle relative dichiarazioni le generalita' e il domicilio dei percipienti e l'ammontare delle somme pagate a ciascuno di essi. Questa disposizione non si applica alle aziende ed istituti di credito per gli interessi corrisposti. Per i redditi di lavoro subordinato devono essere specificati i seguenti elementi:
tolto: a) l'ammontare delle retribuzioni corrisposte ad ogni singolo percipiente al lordo e al netto dei contributi a carico dei prestatori di lavoro, distinguendo le quote esenti, le quote assoggettate alla ritenuta dell'imposta di ricchezza mobile con le diverse aliquote e la quota assoggettata alla ritenuta per l'imposta complementare;
tolto: b) la distinta di tutti gli altri pagamenti a qualsiasi titolo effettuati ai singoli prestatori di lavoro, sui quali non e' stata effettuata la ritenuta;
tolto: c) l'ammontare complessivo dei contributi obbligatori a carico del datore di lavoro pagati nell'anno e gli estremi dei relativi versamenti. Per i redditi considerati dai commi primo e secondo dell'articolo 128 debbono essere specificati, per ciascun percipiente, l'ammontare e la causale dei pagamenti fatti e l'importo delle ritenute effettuate. Per gli amministratori e per i revisori o sindaci di imprese commerciali debbono essere specificate anche le somme a qualunque titolo erogate in relazione alla carica e non assoggettate a ritenuta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art25 · fonte del testo
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