Art. 44
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. 196 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Regole sulla tenuta delle scritture contabiliaggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 44
tolto: Le scritture contabili dei soggetti tassabili in base al bilancio debbono essere tenute in modo che se ne possano desumere chiaramente e distintamente gli elementi attivi e passivi che concorrono alla determinazione del reddito, in conformita' al modello di dichiarazione vigente all'inizio dell'esercizio. Le svalutazioni, le rivalutazioni e gli ammortamenti devono essere registrati nel libro giornale e nei singoli conti in voci separate e distinte per categorie di cespiti omogenei rispetto alla loro natura ed al periodo di ammortamento. Il libro degli inventari, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza dei cespiti raggruppati in categorie omogenee per natura e valore ed il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall'inventario non si rilevino gli elementi costituenti ciascun gruppo e la loro ubicazione devono essere tenute a disposizione degli uffici le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario. Alle scritture indicate dal primo comma, lettera d), e dal secondo comma dell'articolo precedente si applicano le disposizioni degli articoli 2215, 2216, 2219 e 2220 del codice civile. Al prospetto dei cespiti ammortizzabili si applicano le disposizioni degli articoli 2215 e 2220 del codice civile.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art44 · fonte del testo
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