Art. 43
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. 353 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Scritture contabili dei soggetti tassabili in base al bilancioaggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 43
tolto: I soggetti tassabili in base al bilancio debbono tenere, oltre ai libri ed alle scritture contabili obbligatorie a norma del codice civile o di leggi speciali:
tolto: a) un quadro dei conti, corredato da note illustrative del contenuto di ciascun conto e del sistema di scritturazione adottato;
tolto: b) una nota illustrativa dei criteri seguiti nella valutazione dei singoli cespiti costituenti le partite dello stato patrimoniale;
tolto: c) un prospetto dei cespiti ammortizzabili e relativi fondi di ammortamento dal quale risultino distintamente, per anno di acquisizione, gli elementi di ciascun gruppo, il costo originario, le rivalutazioni e svalutazioni, l'ammortamento effettuato in ciascun esercizio e le riduzioni per eliminazione di cespiti;
tolto: d) apposite registrazioni cronologiche contenenti l'indicazione nominativa dei percipienti, del loro domicilio fiscale e degli importi pagati a ciascuno, di tutte le somme pagate a persone fisiche, iscritte o non in albi professionali, registri di imprese e simili:
tolto: 1) a titolo di compenso, rimborso di spese od altro, in dipendenza di prestazioni d'opera professionale, artistica, intermediaria o di qualsiasi altra natura;
tolto: 2) a titolo di diritti d'autore ovvero di canoni o proventi per la cessione o concessione in uso di brevetti, disegni, processi, formule, marchi di fabbrica e simili;
tolto: 3) a titolo di interesse, commissione, premio, provvigione e simili in dipendenza dell'accettazione di fondi in deposito, prestito, cauzione o conto corrente, quali che siano la forma, la denominazione e le modalita' del rapporto. Questa disposizione non si applica alle aziende ed istituiti di credito. I soggetti che esercitano attivita' industriali dirette alla produzione di beni o di servizi debbono tenere apposite registrazioni di magazzino che indichino, distintamente per quantita' e qualita', i movimenti delle materie prime, dei semilavorati destinati alla vendita, dei prodotti finiti e delle merci destinate ad essere consumate per la produzione e che permettano di seguire le variazioni intervenute tra le consistenze degli inventari annuali. I soggetti che esercitano attivita' intermediarie nella circolazione dei beni debbono tenere registrazioni di magazzino che indichino, distintamente per quantita' e qualita', i movimenti delle merci e permettano di seguire le variazioni intervenute tra le consistenze degli inventari annuali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art43 · fonte del testo
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