Art. 32
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 6 marzo 1976
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 6 marzo 1976
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6 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 5 dicembre 1975 al 6 marzo 1976.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.L. 4 marzo 1976, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 1976, n. 160
Il D.L. 4 marzo 1976, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 1976, n. 160 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "I termini per l'accertamento in materia di imposte dirette che scadono al 31 dicembre 1976, ai sensi dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1977".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art32 · fonte del testo
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