Art. 156
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. 78 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Presupposto e soggetti passiviaggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 156
tolto: Presupposto dell'imposta e' l'esistenza di obbligazioni e titoli similari emessi nello Stato da soggetti tassabili in base al bilancio nonche' da societa' ed associazioni estere operanti in Italia mediante una stabile organizzazione ancorche' non tassabili in base al bilancio. L'imposta e' dovuta dai soggetti che hanno emesso i titoli, con facolta' di rivalsa verso i possessori. La facolta' di rivalsa non si applica per l'imposta relativa a titoli emessi prima del 26 agosto 1954.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art156 · fonte del testo
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