Art. 56
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. 63 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Variazioni del reddito imponibile per revisione catastaleaggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 56
tolto: Indipendentemente dalle cause di variazione regolate dagli articoli 54 e 55, il reddito imponibile puo' variare in dipendenza della revisione della qualificazione, classificazione e classamento dei terreni dell'intero comune censuario per sopravvenute variazioni di carattere permanente nello stato di coltura dei terreni. Una nuova revisione non puo' effettuarsi se non trascorsi almeno dieci anni dalla precedente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art56 · fonte del testo
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