Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1974

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. 261 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Riduzione d'imposta per le societa' finanziarie

tolto: L'imposta e' ridotta del venticinque per cento nei confronti delle societa' ed enti che rispondono ai seguenti requisiti:aggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 154

tolto: a) non abbiano per oggetto statutario attivita' diverse dall'assunzione di partecipazioni in altre societa' od enti, dal finanziamento o dal coordinamento tecnico e finanziario delle societa' od enti nei quali partecipano, dalla compravendita, possesso, gestione o collocamento di titoli pubblici o privati;

tolto: b) non svolgano di fatto altre attivita' al di fuori di quelle indicate alla precedente lettera a);

tolto: c) posseggano titoli azionari a quote di partecipazione in societa' a responsabilita' limitata per un importo che risulti secondo il bilancio non inferiore al sessanta per cento del complessivo valore dei cespiti iscritti nel bilancio medesimo;

tolto: d) iscrivano nel bilancio da essi redatto e pubblicato ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, o ai sensi delle speciali disposizioni che li regolano, i titoli posseduti, con distinta indicazione dei titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche, del loro numero e del valore ad essi attribuito in bilancio;

tolto: e) siano iscritti in apposito albo presso il Servizio di vigilanza sulle aziende di credito. La riduzione dell'imposta non si applica se nel corso dell'esercizio della societa' o ente, sulle cui risultanze e' commisurata l'imposta, e' venuto meno uno dei requisiti indicati alle lettere a), b) e c) del primo comma, o se il relativo bilancio non risponde al requisito indicato dalla lettera d) del primo comma. La riduzione prevista dai commi precedenti compete nella misura del quaranta per cento alle societa' ed enti a partecipazione statale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598

    Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "Agli effetti del secondo comma dell'art. 7 e del secondo comma dell'art. 30 si considerano finanziari, fino a quando non sara' diversamente stabilito, le societa' e gli enti iscritti nell'albo previsto dagli articoli 154 e 155 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, che restano a tal fine in vigore".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art154 · fonte del testo