Art. 154
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. 261 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Riduzione d'imposta per le societa' finanziarie
tolto: L'imposta e' ridotta del venticinque per cento nei confronti delle societa' ed enti che rispondono ai seguenti requisiti:aggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 154
tolto: a) non abbiano per oggetto statutario attivita' diverse dall'assunzione di partecipazioni in altre societa' od enti, dal finanziamento o dal coordinamento tecnico e finanziario delle societa' od enti nei quali partecipano, dalla compravendita, possesso, gestione o collocamento di titoli pubblici o privati;
tolto: b) non svolgano di fatto altre attivita' al di fuori di quelle indicate alla precedente lettera a);
tolto: c) posseggano titoli azionari a quote di partecipazione in societa' a responsabilita' limitata per un importo che risulti secondo il bilancio non inferiore al sessanta per cento del complessivo valore dei cespiti iscritti nel bilancio medesimo;
tolto: d) iscrivano nel bilancio da essi redatto e pubblicato ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, o ai sensi delle speciali disposizioni che li regolano, i titoli posseduti, con distinta indicazione dei titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche, del loro numero e del valore ad essi attribuito in bilancio;
tolto: e) siano iscritti in apposito albo presso il Servizio di vigilanza sulle aziende di credito. La riduzione dell'imposta non si applica se nel corso dell'esercizio della societa' o ente, sulle cui risultanze e' commisurata l'imposta, e' venuto meno uno dei requisiti indicati alle lettere a), b) e c) del primo comma, o se il relativo bilancio non risponde al requisito indicato dalla lettera d) del primo comma. La riduzione prevista dai commi precedenti compete nella misura del quaranta per cento alle societa' ed enti a partecipazione statale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598
Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "Agli effetti del secondo comma dell'art. 7 e del secondo comma dell'art. 30 si considerano finanziari, fino a quando non sara' diversamente stabilito, le societa' e gli enti iscritti nell'albo previsto dagli articoli 154 e 155 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, che restano a tal fine in vigore".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art154 · fonte del testo
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