Art. 158
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. 94 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Valore imponibileaggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 158
tolto: L'imposta si commisura sul valore complessivo dei titoli risultanti dal bilancio del soggetto, ridotto alla meta' per i titoli emessi nel secondo semestre dell'esercizio. Il valore dei titoli e' determinato in base all'ultimo prezzo di compenso di borsa anteriore alla chiusura dell'esercizio del soggetto ovvero, per i titoli non quotati in borsa e per quelli che pur essendo quotati non hanno avuto prezzi di compenso, in base al valore nominale. Nei confronti delle societa' ed associazioni estere non tassabili in base al bilancio si ha riguardo ai titoli risultanti al 31 dicembre.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art158 · fonte del testo
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