Art. 120
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
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2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. 171 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Accertamento sintetico dei redditi dei soggetti tassabili in base al bilancioaggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 120
tolto: In deroga alle disposizioni dell'articolo precedente, l'Amministrazione ha facolta' di determinare il reddito in base alla situazione economica dell'azienda desunta dagli elementi e dati comunque raccolti nei seguenti casi:
tolto: a) quando il soggetto non ha presentato la dichiarazione nei termini di legge ed in conformita' alle disposizioni degli articoli 24, primo comma, 27 e 28, primo comma, lettera a);
tolto: b) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai sensi degli articoli 39 e 42, che il soggetto non ha tenuto o ha rifiutato di esibire le scritture contabili obbligatorie ovvero che queste non sono state tenute in conformita' alle disposizioni degli articoli 2215 e seguenti del codice civile e del primo comma dell'art. 44 del presente testo unico;
tolto: c) quando i fatti indicati nel terzo comma del precedente articolo sono cosi' gravi o ripetuti da far ritenere inattendibile il bilancio. L'imponibile determinato a norma di questo articolo non puo' essere definito con l'adesione del contribuente ai sensi dell'art. 34.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art120 · fonte del testo
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