Art. 20
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. 71 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Esonero dall'obbligo della dichiarazioneaggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 20
tolto: Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione, limitatamente ai redditi accertati col sistema catastale ed a quelli tassabili in via di rivalsa, coloro il cui reddito complessivo valutabile ai fini dell'imposta complementare non supera, al lordo delle quote esenti, l'importo indicato dall'articolo 130. Sono altresi' esonerati coloro il cui reddito imponibile, ai fini dell'imposta sui fabbricati, e' inferiore a lire duemila e non posseggono altri redditi soggetti ad imposta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art20 · fonte del testo
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