Art. 102
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. 97 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Valutazione delle materie prime e delle merciaggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 102
tolto: La valutazione delle materie prime e delle merci e' fatta in base al minor prezzo tra quello di acquisto o di costo e quello desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio. La minore valutazione in confronto al costo fatta in un esercizio in conformita' al comma precedente puo' venire mantenuta dal contribuente negli esercizi successivi. Nel caso di diminuzione della quantita', si considera, che il realizzo sia avvenuto anzitutto per le materie prime e le merci acquistate nel momento piu' vicino alla data in cui il realizzo ha avuto luogo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art102 · fonte del testo
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