Art. 10
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Abrogato dal 1 gennaio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974. 138 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Domicilio fiscale stabilito dall'Amministrazioneaggiunto: Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 10
tolto: In deroga alle disposizioni dell'art. 9, l'Intendenza di finanza ha facolta' di stabilire, con provvedimento motivato, il domicilio fiscale nel comune dove il soggetto svolge in modo continuativo la principale attivita' ovvero, per le societa', anche nel comune dove e' stabilita la sede amministrativa. Tale facolta' e' esercitata dal Ministero delle finanze se il domicilio fiscale risultante dalle disposizioni dell'articolo precedente e' in provincia diversa da quella in cui il soggetto svolge l'attivita' principale o e' stabilita la sede amministrativa della societa'. Quando concorrono particolari circostanze l'Intendenza di finanza o rispettivamente il Ministero delle finanze puo' consentire al soggetto, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello previsto dall'articolo precedente. I provvedimenti previsti dai precedenti commi debbono essere notificati agli interessati e sono definitivi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art10 · fonte del testo
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