(Art. 22 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Artt. 1 e 2 L. 6 agosto 1940, n. 1278). Alla corresponsione degli assegni familiari provvede la Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori. ((La Cassa ha una sola gestione con contabilita' unica delle prestazioni e dei contributi. Essa e' amministrato dall'istituto nazionale della previdenza sociale che vi provvede con l'osservanza delle norme stabilite per il suo funzionamento)). L'Istituto nazionale della previdenza sociale potra' avvalersi, per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni, di altri istituti od enti aventi scopi previdenziali ed assistenziali.

Testo vigente dal 19 ottobre 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 ottobre 1961

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 1955 al 19 ottobre 1961. 15 parole tolte, 18 parole aggiunte.

Alla corresponsione degli assegni familiari provvede la Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori. La Cassa tolto: e' amministrata dall'Istituto aggiunto: ha una sola gestione con contabilita' unica delle prestazioni e dei contributi. Essa e' amministrato dall'istituto nazionale della previdenza sociale che vi provvedetolto: , tenendo una sola gestione per le diverse categorie professionali, con la osservanza aggiunto: con l'osservanza delle norme stabilite per il suo funzionamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale potra' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1955-05-30;797~art48 · fonte del testo