Il secondo comma dell'articolo 48 del predetto testo unico e' cosi' modificato: "La Cassa ha una sola gestione con contabilita' unica delle prestazioni e dei contributi. Essa e' amministrato dall'istituto nazionale della previdenza sociale che vi provvede con l'osservanza delle norme stabilite per il suo funzionamento".

Testo vigente dal 18 ottobre 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-10-17;1038~art9 · fonte del testo