[1](Art. 1 terzo comma R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 397 - N. 650, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597 - N. 922).

[2]Presso l'Amministrazione centrale delle ferrovie dello Stato sono distaccati funzionari dell'Avvocatura dello Stato per provvedere alla consulenza e alla assistenza immediata. Ai detti funzionari puo' anche essere affidata dall'avvocato generale dello Stato la trattazione consultiva e contenziosa di altri affari.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611~art55 · fonte del testo