[1](Art. 9 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; art. 3 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828).

[2]I funzionari dell'Avvocatura dello Stato non possono occupare altri pubblici impieghi, ne' esercitare la mercatura o altra professione, ne', senza l'autorizzazione dell'avvocato generale dello Stato, assumere incarichi retribuiti di qualsiasi genere.

[3]Presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato puo' essere compiuta la pratica forense per l'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore.

[4]La pratica non da' alcun titolo per l'ammissione nelle carriere dell'Avvocatura dello Stato e non puo' durare oltre il tempo minimo richiesto per essere ammessi agli esami per la iscrizione negli albi professionali.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611~art24 · fonte del testo