[1](Art. 2 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828).

[2]Agli effetti dell'art. 31 lettera a) per i dalmati i quali abbiano optato per la cittadinanza italiana in virtu' del Trattato di Rapallo la professione presso i collegi giudiziari del cessato impero austro-ungarico si considera come esercitata nel Regno.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611~art54 · fonte del testo