[1]Durante la disposizione e l'aspettativa per motivi di servizio, gli avvocati distrettuali sono collocati fuori ruolo ed e' loro conceduto un assegno che e' eguale allo stipendio durante la disposizione, e non maggiore di due terzi, ne' minore della meta' durante l'aspettativa.

[2]Al termine della disposizione o dell'aspettativa hanno diritto di riprendere il posto che avevano nella graduatoria di anzianita'.

[3]Il tempo passato a disposizione od in aspettativa per motivi di servizio e' valutato per intero agli effetti della pensione di riposo.

[4]Gli avvocati distrettuali a disposizione o in aspettativa per motivi di servizio non possono eccedere nello stesso tempo il numero di uno.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611~art38 · fonte del testo