[1](Art. 8 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828).

[2]Nel fare le designazioni dei vice avvocati dello Stato promovibili al grado di sostituto avvocato generale o di avvocato distrettuale dello Stato la Commissione del personale giudica per la dispensa e il collocamento a riposo i vice avvocati i quali, per difetto di operosita' o di capacita', non risultino piu' idonei alle funzioni del proprio grado.

[3]Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, e su proposta motivata dell'avvocato generale dello Stato, sono dispensati dal servizio e collocati a riposo i funzionari di grado superiore a quello di vice avvocato che per difetto di operosita' o di capacita' non corrispondano piu' alle esigenze di servizio.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611~art35 · fonte del testo