[1](Art. 9 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828).

[2]I sostituti avvocati dello Stato, i quali in tre o piu' scrutini consecutivi, di cui l'ultimo sia distante dal primo di almeno tre anni, siano stati pretermessi nella promozione per merito a vice avvocato, sono annualmente sottoposti a giudizio della Commissione del personale la quale dichiara se per operosita' e capacita' conservino la idoneita' alle funzioni del proprio grado. In caso di giudizio sfavorevole sotto dispensati dal servizio e collocati a riposo.

[3]Sono dispensati dal servizio e collocati a riposo i sostituti avvocati dello Stato i quali per tre volte consecutive siano stati pretermessi nella concessione dell'aumento periodico di stipendio.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1611~art36 · fonte del testo