Per i vice avvocati, per i sostituti avvocati o per i procuratori dello Stato e' compilato entro il mese di gennaio di ciascun anno un rapporto informativo, dal quale deve risultare la condotta, desunta dall'osservanza, delle norme disciplinari, dalle doti morali, dal carattere, dall'adempimento dei doveri di ufficio e dalla stima goduta in ufficio e negli ambienti giudiziari e forensi; la capacita' e cultura generale e professionale; l'operosita' e il rendimento; lo spirito di iniziativa; l'attitudine agli uffici direttivi; il numero di affari consultivi e contenziosi trattati nell'anno, con l'indicazione delle materie a cui si riferiscono. Il rapporto informativo e' redatto dall'Avvocato distrettuale dello Stato per il personale appartenente alle singole sedi distrettuali, e dal Vice avvocato generale piu' anziano per quello appartenente all'Avvocatura generale dello Stato. Per gli avvocati e procuratori trasferiti nel corso dell'anno devono essere redatti distinti rapporti informativi da ciascun capo ufficio. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 aprile 1979, n. 103

3

La L. 3 aprile 1979, n. 103 ha disposto (con l'art. 3, ultimo comma) che "E' soppresso per gli avvocati dello Stato il rapporto informativo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155." La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 36) che la presente modifica ha effetto dal 10 gennaio 1979.

Testo vigente dal 24 aprile 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 aprile 1979

Confronto con la versione in vigore dal 24 marzo 1948 al 24 aprile 1979. .

… trasferiti nel corso dell'anno devono essere redatti distinti rapporti informativi da ciascun capo ufficiotolto: ,aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 3 aprile 1979, n. 103

    La L. 3 aprile 1979, n. 103 ha disposto (con l'art. 3, ultimo comma) che "E' soppresso per gli avvocati dello Stato il rapporto informativo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155." La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 36) che la presente modifica ha effetto dal 10 gennaio 1979.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-02;155~art9 · fonte del testo