[1](Art. 1 [60] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

[2]La scuola non classificata cessa di essere gestita per delega ed e' convertita in classificata, quando il numero degli alunni frequentanti sia da un biennio piu' di 60, nel qual caso deve essere sdoppiata ed affidata a due insegnanti.

[3]Essa si chiude quando da un biennio il numero dei frequentanti e' inferiore a 15 e quello dei promossi inferiore a 10.

Testo vigente dal 23 aprile 1928

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art70 · fonte del testo