[1](Art. 1 [59] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667).

[2]Sono scuole non classificate tutte le scuole uniche-miste a piu' classi, comprendenti di regola il solo corso inferiore, rette da un solo insegnante, anche se istituite in capoluoghi di Comuni.

[3]Esse sono istituite dai provveditori agli studi e gestite per delega dello Stato da Enti di cultura, aventi personalita' giuridica, che da un anno almeno attendano efficacemente al raggiungimento di scopi culturali e che diano affidamento di speciale competenza e capacita' nel campo scolastico elementare.

Testo vigente dal 23 aprile 1928

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art69 · fonte del testo