[1](Art. 54 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432).

[2]Ogni scuola classificata non puo' avere piu' di 60 alunni.

[3]Quando, per un mese almeno, questo numero sia oltrepassato, o quando un'aula non possa convenientemente contenere gli alunni che frequentano la scuola, si provvede o con l'aprire una seconda scuola in altra parte del territorio, o col dividere la prima per classi in sale separate, affidando la sezione in orario unico o alternato a norma dell'art. 67.

[4]Dopo due anni di esperimento a ciascuna classe deve essere preposto un maestro apposito.

Testo vigente dal 23 aprile 1928

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577~art65 · fonte del testo