Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010. 84 parole tolte, 14 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le Amministrazioni comunali e provinciali non possono concedere i loro beni a privati, perche' siano costituiti in bandita o in riserva, per una estensione maggiore della meta' dei beni stessi.
tolto: L'estensione complessiva delle bandite e delle riserve non deve superare il quinto della superficie delle singole Provincie; in detto quinto non vengono calcolate le riserve Reali, ne le bandite e riserve che siano affidate in gestione all'Associazione provinciale dei cacciatori, ne' le bandite demaniali.
tolto: Le precedenti disposizioni non si applicano alla zona delle Alpi.aggiunto: Testo unico-art. 61 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art61 · fonte del testo
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