Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010. 186 parole tolte, 14 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: Il permesso di cacciare o di uccellare, di cui ai precedenti articoli, e' soggetto alle seguenti limitazioni:

tolto: a) divieto di usare passeracei accecati ed ogni mezzo venefico o inebriante;

tolto: b) divieto di usare come richiamo la starna, la pernice rossa, la pernice sarda e la coturnice;

tolto: c) divieto di cacciare la selvaggina nobile stanziale sparando da veicoli a trazione animale o meccanica;

tolto: d) divieto di usare pernici o starne per i tiri a volo.

tolto: L'uso per i tiri a volo delle quaglie, dei passeri e degli storni e' consentito, anche in tempo di divieto di caccia e di uccellagione, purche' sia documentata per le quaglie la importazione dall'estero e per gli storni ed i passeri la legittimita' della cattura a termini degli articoli 17 e 25.

tolto: Le quaglie importate dall'estero possono parimenti essere usate per le prove sul terreno in tempo di divieto.

tolto: Non e' consentito il commercio delle quaglie uccise nei tiri a volo o nelle prove sul terreno.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 100 a lire 1000; e da lire 200 a lire 2000 ove si tratti di selvaggina nobile stanziale.aggiunto: Testo unico-art. 31 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art31 · fonte del testo