Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010. 109 parole tolte, 14 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La concessione di costituzione di terreni in bandita non puo' esser fatta per un periodo superiore a quindici anni ed e' rinnovabile.
tolto: La concessione e' revocabile con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere della Commissione venatoria provinciale e della Commissione centrale, quando nella conduzione della bandita non siano state osservate le norme di legge o del decreto di concessione.
tolto: In tale caso l'Associazione provinciale dei cacciatori ha diritto di prelazione sulla selvaggina stanziale catturabile, previo pagamento del valore di essa al proprietario, allo scopo di provvedere al ripopolamento di altre zone della Provincia. La stessa disposizione si applica nel caso di rinuncia alla concessione.aggiunto: Testo unico-art. 47 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art47 · fonte del testo
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