Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010. 75 parole tolte, 14 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Fermo il divieto di cui all'art. 38, e' libera in qualsiasi tempo la introduzione dall'estero di selvaggina, viva di specie della fauna locale, e di selvaggina morta, durante il periodo in cui la caccia a quella determinata specie e' permessa nella localita'.
tolto: E' sempre vietato introdurre e lanciare selvaggina estranea alla fauna indigena senza autorizzazione del Ministro per l'agricoltura o le foreste, sentita la Commissione venatoria centrale.
tolto: Il contravventore e' punito a termini dell'articolo precedente.aggiunto: Testo unico-art. 40 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art40 · fonte del testo
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