Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010. 123 parole tolte, 14 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: E' vietato cacciare od uccellare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, eccezione fatta per la caccia notturna ai palmipedi e trampolieri con appostamento fisso (cuccio) nella zona sesta o su specchi d'acqua naturali o artificiali, da capanni preventivamente denunciati alla Commissione provinciale venatoria, nelle zone seconda e terza.

tolto: E' pero' consentito lasciar tese le reti nelle ore di notte.

tolto: Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 100 lire 1000, e da lire 200 a lire 2000 quando si tratti di selvaggina nobile stanziale.

tolto: La pena e' da lire 400 a lire 4000 quando il contravventore abbia esercitato la caccia notturna a selvaggina nobile stanziale da un'automobile, o comunque servendosi di fari abbaglianti.aggiunto: Testo unico-art. 34 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art34 · fonte del testo