Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010. 106 parole tolte, 14 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: La caccia anche con cani da seguito o da tana, col furetto e con falcia e' permessa dal 1° settembre al 31 dicembre. Tuttavia l'uso dei cani levrieri e' consentito solo dal 1° novembre al 31 dicembre.
tolto: La caccia al capriolo in terrene libero si chiude col l° novembre; e quella al cervo, daino e cinghiale e' consentita dal 1° novembre al 31 gennaio.
tolto: Nella zona delle Alpi la caccia si apre l'8 settembre e si chiude il 15 dicembre.
tolto: Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 100 o lire 1000; e da lire 200 a lire 2000 ove si tratti di selvaggina nobile stanziale.aggiunto: Testo unico-art. 12 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art12 · fonte del testo
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