Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1931 al 16 dicembre 2010. 197 parole tolte, 14 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: La caccia puo' essere esercitata con arma da fuoco portatile o ad appoggio, con cani, con furetto e con falchi.

tolto: E' sempre vietato l'uso di arma da fuoco impostato con scatto procurato dalla preda, di spingarda montata su imbarcazione a motore, di sostanze venefiche, inebrianti o esplodenti, di mezzi elettrici, di lanterne, di insidie notturne, di gabbie, ceste o pietre a scatto, di trappole, tagliole o trabocchetti, di fionde e di lacci di qualsiasi genere. Nella zona delle Alpi e' vietato l'uso del fucile automatico o a ripetizione a piu' di due colpi.

tolto: Nel novero delle armi da fuoco proibite da questo articolo non sono considerati i congegni non pericolosi esclusivamente destinati a segnale d'allarme.

tolto: Nella caccia col furetto e' vietato l'uso di qualsiasi forma di rete o di sacco, salvo che si tratti di cattura fatta a scopo di ripopolamento.

tolto: La caccia a cavallo alla volpe con cani da seguito e' regolata dal Prefetto, sentita la Commissione venatoria provinciale, in armonia alle disposizioni della presente legge.

tolto: Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 100 a lire 1000; e, qualora la contravvenzione sia commessa a danno di selvaggina nobile stanziale, da lire 200 a lire 2000.aggiunto: Testo unico-art. 11 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-15;117~art11 · fonte del testo